Art. 25a Aste per la rimunerazione unica 16
1 Per la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici senza consumo proprio a partire da una potenza di 150 kW il Consiglio federale può prevedere che l’importo della rimunerazione unica sia fissato tramite aste. Tale importo non può superare i contributi d’investimento di cui all’articolo 25. 2 Il tasso di rimunerazione per chilowatt di potenza è il criterio principale per l’aggiudicazione. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori criteri. 3 Il Consiglio federale può prevedere il deposito di una cauzione fino al 10 per cento dell’importo della rimunerazione unica previsto per l’intera potenza offerta e disciplinarne l’impiego. 4 Il Consiglio federale può prevedere sanzioni fino al 10 per cento dell’importo della rimunerazione unica previsto per l’intera potenza offerta, in particolare se il progetto:
16 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). |