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Art. 27 Contributo d’investimento per impianti a biomassa 18
1 Per la costruzione di nuovi impianti a biomassa e per gli ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di impianti a biomassa è possibile beneficiare di un contributo d’investimento. 2 Il contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili. 3 Per gli impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili non è possibile beneficiare di un contributo d’investimento. 18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). |