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Art. 37 Fondo per il supplemento rete
1 Il Consiglio federale istituisce per il supplemento rete un fondo speciale (Fondo per il supplemento rete) secondo l’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 200544 sulle finanze della Confederazione. 2 Il Fondo per il supplemento rete è amministrato in seno al DATEC. Agli uffici federali competenti e all’organo d’esecuzione spettano le risorse di cui abbisognano per effettuare i pagamenti necessari nei rispettivi ambiti di competenza esecutiva (art. 62). 3 L’Amministrazione federale delle finanze investe le risorse del Fondo per il supplemento rete. Queste sono iscritte nel conto annuale della Confederazione nella rubrica «capitale di terzi». 4 Il Fondo per il supplemento rete non può indebitarsi. Le sue risorse fruttano interessi. 5 Il Controllo federale delle finanze verifica annualmente i conti del Fondo per il supplemento rete. 6 Sui conferimenti e sui prelievi nonché sullo stato patrimoniale del Fondo per il supplemento rete è presentato un rapporto annuo. |