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Art. 39 Aventi diritto
1 Ai consumatori finali i cui costi per l’elettricità ammontano almeno al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsato l’intero supplemento rete da essi pagato. 2 Ai consumatori finali i cui costi per l’elettricità ammontano almeno al 5 per cento ma sono inferiori al 10 per cento del valore aggiunto lordo è rimborsata parte del supplemento rete da essi pagato; l’importo è determinato in base al rapporto tra i costi per l’elettricità e il valore aggiunto lordo. 3 Non hanno diritto al rimborso i consumatori finali di diritto pubblico o privato che svolgono prevalentemente un compito di diritto pubblico in virtù di disposizioni legali o contrattuali. Questi consumatori finali ottengono tuttavia il rimborso del supplemento rete da essi pagato in relazione all’esercizio di grandi impianti di ricerca in centri di ricerca di importanza nazionale indipendentemente dalla loro intensità elettrica; il Consiglio federale designa i grandi impianti di ricerca. |