Art. 44 Impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie
1 Ai fini della riduzione del consumo di energia il Consiglio federale emana per gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie e per i loro componenti prodotti in serie prescrizioni concernenti:
2 Anziché emanare prescrizioni concernenti le esigenze per l’immissione in commercio, il Consiglio federale può introdurre strumenti di economia di mercato. 3 Se per determinati prodotti non vi sono prescrizioni conformemente al capoverso 1, l’UFE può concludere con i produttori e gli importatori corrispondenti convenzioni. 4 Il Consiglio federale e l’UFE si fondano sull’economicità e sulle migliori tecnologie disponibili e tengono conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Le esigenze relative all’immissione in commercio e gli obiettivi degli strumenti di economia di mercato devono essere adeguati allo stato della tecnica e agli sviluppi internazionali. 5 Il Consiglio federale può disporre che le prescrizioni concernenti le esigenze relative all’immissione in commercio si applichino anche all’uso proprio. 6 Se impianti e apparecchi prodotti in serie o i loro componenti prodotti in serie rientrano nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata di cui nella legge del 21 marzo 201450 sui prodotti da costruzione (LProdC) o se per essi è stata rilasciata una valutazione tecnica europea secondo la LProdC, i capoversi 1–5 sono sostituiti dalle disposizioni relative all’utilizzo, alla messa in esercizio, all’applicazione o all’installazione. |