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Art. 56 Messa a disposizione di dati
1 Le informazioni, i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche necessari per la verifica e il monitoraggio di cui all’articolo 55 nonché per valutazioni statistiche sono forniti all’UFE, su richiesta, da:58
2 Il Consiglio federale stabilisce le informazioni e i dati necessari. 58 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 56 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |