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Art. 57 Obbligo di informare
1 Chiunque fabbrica, importa, immette in commercio o utilizza impianti, veicoli o apparecchi che consumano energia è tenuto a fornire alle autorità federali le informazioni necessarie per la preparazione e la realizzazione dei provvedimenti, come pure per la verifica della loro efficacia. 2 Gli interessati forniscono i documenti necessari alle autorità e garantiscono loro l’accesso alle installazioni durante il normale orario di lavoro. |