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Art. 63 Competenze particolari
1 L’organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 è competente per l’esecuzione negli ambiti seguenti:
2 L’organo d’esecuzione prende le misure e le decisioni necessarie. 3 In merito agli affari importanti, nel singolo caso o in generale, l’organo d’esecuzione decide d’intesa con l’UFE. |