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Art. 8 Sicurezza dell’approvvigionamento energetico
1 Se si prospetta che l’approvvigionamento energetico della Svizzera non è sufficientemente assicurato a lungo termine, la Confederazione e i Cantoni creano tempestivamente, nell’ambito delle loro competenze, le condizioni necessarie affinché si possano approntare capacità di produzione, di rete e di stoccaggio. 2 La Confederazione e i Cantoni collaborano con il settore dell’energia e assicurano che i processi siano efficienti e che le procedure siano eseguite rapidamente. 3 Nella misura in cui le circostanze lo permettano, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché, per quanto concerne le loro pianificazioni, costruzioni, installazioni e impianti, nonché il finanziamento di progetti, vengano privilegiate le tecnologie di generazione improntate all’economicità, per quanto possibile rispettose dell’ambiente e adeguate per la loro ubicazione. 4 Se necessario, la Confederazione assicura la collaborazione con l’estero. |