|
Art. 14 Procedura di autorizzazione e termine per le perizie
1 Per la costruzione, l’ampliamento e il rinnovamento di impianti per l’impiego di energie rinnovabili i Cantoni prevedono procedure di autorizzazione rapide. 2 Il Consiglio federale può prevedere che le costruzioni e gli impianti che devono essere edificati provvisoriamente per esaminare l’adeguatezza dell’ubicazione per progetti secondo il capoverso 1 possano essere edificati o modificati senza autorizzazione edilizia. 3 Le commissioni e i servizi di cui all’articolo 25 LPN6 sottopongono le loro perizie all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione entro tre mesi dalla sua richiesta. Se entro i termini fissati non è sottoposta una perizia, l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione decide in base agli atti. 4 Per altri pareri e autorizzazioni per i quali è competente la Confederazione, il Consiglio federale designa un’unità amministrativa incaricata di coordinare detti pareri e le procedure di autorizzazione. Prevede termini ordinatori entro i quali i pareri devono essere inoltrati all’organo di coordinamento e le procedure d’autorizzazione terminate. |