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Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
1 Al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
2 La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36). 3 Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. 4 Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità i gestori di:
5 I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l’immissione di elettricità anche se la potenza dell’impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
6 Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest’ultima e la rimunerazione per l’immissione di elettricità.12 7 Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, in particolare:
11 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). |