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Art. 28 Inizio dei lavori
1 Chi intende beneficiare di un contributo d’investimento secondo gli articoli 26–27b, può iniziare i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento soltanto dopo che l’UFE ha dato la propria garanzia. L’UFE può autorizzare l’inizio anticipato dei lavori.21 2 Chi inizia i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento di un impianto senza garanzia e senza autorizzazione per l’inizio anticipato dei lavori non può beneficiare del contributo d’investimento.22 3 Il Consiglio federale può estendere queste regole alla rimunerazione unica per impianti fotovoltaici a partire da una determinata potenza. 21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). 22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). |