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Art. 34 Indennizzo secondo le legislazioni sulla protezione delle acque e sulla pesca
Al proprietario di un impianto idroelettrico (centrale idroelettrica secondo la legislazione sulla protezione delle acque) sono rimborsati i costi globali delle misure di cui all’articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 199136 sulla protezione delle acque o all’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 199137 sulla pesca. |