|
Art. 36 Limitazione per singoli utilizzi e lista d’attesa 43
1 Le risorse sono destinate ai singoli utilizzi conformemente alle quote massime seguenti:
2 L’UFE stabilisce annualmente le risorse destinate agli impianti fotovoltaici (contingente per il fotovoltaico). Può stabilire contingenti anche per le altre tecnologie. Al riguardo persegue una progressione continua e tiene conto dell’evoluzione dei costi. 3 Il Consiglio federale disciplina le conseguenze delle limitazioni previste dal presente articolo. Può prevedere liste d’attesa per i contributi d’investimento secondo il capitolo 5. Per ridurre le liste d’attesa può prendere in considerazione anche criteri diversi dalla data d’iscrizione in tali liste. 4 Le risorse di cui al capoverso 1 lettera c rimaste inutilizzate sono impiegate l’anno successivo per gli altri utilizzi di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere b e c o all’articolo 34, tenendo conto delle quote massime di cui al capoverso 1. 43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). |