Art. 45 Edifici
1 Nell’ambito della loro legislazione, i Cantoni creano condizioni quadro volte a favorire l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia nonché l’impiego di energie rinnovabili. Sostengono l’attuazione di standard di consumo per l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia. Al riguardo evitano ingiustificati ostacoli tecnici al commercio. 2 I Cantoni emanano disposizioni sull’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti. In dette disposizioni danno la priorità, per quanto possibile, alle esigenze relative all’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia, all’impiego di energie rinnovabili e al recupero del calore residuo. Considerano in modo adeguato le esigenze relative alla protezione degli insediamenti, del paesaggio e dei monumenti. 3 I Cantoni emanano in particolare disposizioni concernenti:
4 Nell’emanare le disposizioni di cui al capoverso 3 lettera d i Cantoni prevedono che negli edifici riscaldati che soddisfano almeno lo standard Minergie, lo standard MoPEC o uno standard edilizio equivalente, un superamento di 20 cm al massimo, causato dall’isolamento termico o da un impianto per un migliore impiego delle energie rinnovabili indigene, non sia considerato nel calcolo in particolare dell’altezza dell’edificio, della distanza tra edifici, della distanza dai confini, della distanza dalle acque, della distanza dalle strade o della distanza dal parcheggio e nell’ambito degli allineamenti. 5 I Cantoni emanano prescrizioni uniformi sull’indicazione del consumo energetico degli edifici (certificato energetico degli edifici). Possono dichiarare obbligatorio tale certificato per il loro territorio cantonale; se prevedono tale obbligo, ne definiscono il campo d’applicazione. |