Art. 46 Consumo di energia nelle imprese
1 La Confederazione e i Cantoni si adoperano ai fini di un impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia nelle imprese. 2 A tal fine la Confederazione può concludere con le imprese convenzioni sugli obiettivi volte ad aumentare l’efficienza energetica. Dette convenzioni devono essere economicamente sostenibili. La Confederazione si impegna inoltre in favore della diffusione e dell’accettazione delle convenzioni sugli obiettivi e delle corrispondenti misure. Provvede alla definizione di una procedura coordinata con i Cantoni. 3 I Cantoni emanano disposizioni concernenti la conclusione di convenzioni sugli obiettivi tra di essi e i grandi consumatori volte ad aumentare l’efficienza energetica e prevedono vantaggi in caso di conclusione e rispetto di dette convenzioni. Armonizzano le loro disposizioni con le disposizioni della Confederazione relative alle convenzioni sugli obiettivi. Dette convenzioni sugli obiettivi devono essere economicamente sostenibili. |