|
Art. 51 Principi
1 La Confederazione può promuovere le misure di cui agli articoli 47, 48 e 50 mediante contributi globali annui ai Cantoni o aiuti finanziari per progetti individuali. Per progetti individuali volti ad attuare le misure di cui all’articolo 50 concede aiuti finanziari soltanto in casi eccezionali, in particolare se il progetto individuale:
2 Le misure di cui agli articoli 47, 48 e 50 possono essere finanziate nell’ambito dei contributi globali di cui all’articolo 34 della legge del 23 dicembre 201153 sul CO2, sempre che le condizioni ivi previste siano adempiute. 3 La promozione di cui all’articolo 49 capoverso 1 è retta, anche per progetti individuali, dalla legge federale del 14 dicembre 201254 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione. 4 Il sostegno di cui all’articolo 49 capoverso 2 è concesso sotto forma di aiuti finanziari secondo l’articolo 53. |