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Art. 59 Divulgazione di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche 63
1 Ai fini della trasparenza e dell’informazione dei consumatori finali, il Consiglio federale può obbligare le imprese del settore energetico a pubblicare in forma anonimizzata dati personali e dati concernenti persone giuridiche o a trasmetterli alle autorità federali competenti. L’obbligo di pubblicazione e trasmissione può riguardare in particolare le seguenti informazioni:64
2 Le autorità federali competenti possono pubblicare in forma adeguata i dati anonimizzati di cui al capoverso 1 se:65
63 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 56 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 64 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 56 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 65 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 56 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |