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Art. 75a Disposizioni transitorie relative ai contributi d’investimento, ai contributi per l’esplorazione geotermica e alle garanzie per la geotermia 84
1 Il gestore di un impianto che, prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2021, ha ricevuto, con decisione di massima, la garanzia di una rimunerazione unica per un impianto fotovoltaico o di un contributo d’investimento per un impianto idroelettrico o a biomassa, continua ad avervi diritto. Si applicano le disposizioni del capitolo 5 del diritto anteriore nel tenore del 30 settembre 201685. 2 Le domande complete per l’ottenimento di contributi d’investimento per impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW, presentate entro l’ultimo giorno di riferimento prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2021, sono valutate secondo le disposizioni del capitolo 5 del diritto anteriore nel tenore del 30 settembre 2016. 3 Chi, prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2021, ha presentato una domanda per l’ottenimento di un contributo per l’esplorazione geotermica o di una garanzia per la geotermia secondo l’articolo 33 del diritto anteriore nel tenore del 30 settembre 2016 o ha già concluso un contratto corrispondente, può richiedere all’UFE entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente modifica un contributo d’investimento di cui all’articolo 27b capoverso 1 lettera b in luogo del contributo per l’esplorazione geotermica o della garanzia per la geotermia. 84 Introdotto dal n. I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). |