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Art. 75b Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022 (obbligo di sfruttamento dell’energia solare per gli edifici) 86
I Cantoni emanano le disposizioni relative alle eccezioni di cui all’articolo 45a capoverso 2 entro il 1° gennaio 2023. Le domande presentate prima di tale data non sottostanno all’obbligo di cui all’articolo 45a capoverso 1. 86 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2022 (Misure urgenti volte a garantire a breve termine l’approvvigionamento elettrico durante l’inverno), in vigore dal 1° ott. 2022 al 31 dic. 2025 (RU 2022 543, qui art. 75a; FF 2022 1536, 1540). |