|
Open article in different language:
DE
|
|
Art. 13 Riconoscimento dell’interesse nazionale in altri casi
1 Finché non è raggiunto l’obiettivo di incremento della produzione di elettricità generata da energie rinnovabili, il Consiglio federale riconosce un interesse nazionale secondo l’articolo 12 a un impianto per l’impiego di energie rinnovabili o a una centrale di pompaggio che non raggiunge la grandezza e l’importanza richieste, se:21
2 ...23 3 Se riconosce a un impianto un interesse nazionale secondo l’articolo 12, il Consiglio federale può inoltre decidere che le autorizzazioni necessarie siano concesse mediante una procedura abbreviata e accentrata.24 21 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). 22 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). 23 Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). 24 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). |
