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Art. 16 Consumo proprio
1 I gestori di impianti possono consumare nel luogo di produzione tutta o parte dell’energia da essi prodotta. Possono anche vendere tutta o parte dell’energia da essi prodotta affinché sia consumata nel luogo di produzione. Entrambe le destinazioni sono considerate consumo proprio. Il Consiglio federale emana disposizioni volte a definire e delimitare il luogo di produzione; può consentire l’utilizzo di linee di raccordo.27 2 Il capoverso 1 si applica anche ai gestori di impianti che partecipano al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 19) o a quelli che beneficiano di un contributo d’investimento secondo il capitolo 5 o di un contributo alle spese d’esercizio (art. 33a).28 27 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). 28 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). |
