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Art. 18 Relazioni esterne e altri dettagli 33
1 I consumatori finali costituitisi in un raggruppamento sono trattati come un consumatore finale unico per quanto concerne il prelievo di elettricità dalla rete.34 2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni in particolare:
33 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). 34 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). |