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Art. 18a Immissione di energia da parte della Confederazione 35
1 La Confederazione può vendere a prezzi di mercato l’elettricità e altre energie di rete, prodotte per soddisfare il fabbisogno di energia delle proprie unità amministrative, se non le può utilizzare direttamente. 2 Il DATEC limita tali vendite se i prezzi di mercato ne verrebbero influenzati in modo considerevole. 3 Il Consiglio federale disciplina l’utilizzo delle garanzie di origine rilasciate per la produzione di energia e dei ricavi conseguiti dalla vendita dell’energia. 35 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). |