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Art. 21 Commercializzazione diretta
1 I gestori vendono essi stessi la loro elettricità sul mercato. 2 Per singoli tipi di impianti, in particolare per quelli di piccole dimensioni, il Consiglio federale può prevedere che i gestori non debbano commercializzare direttamente l’elettricità ma che possano immetterla nella rete al prezzo di mercato di riferimento (art. 23) se la commercializzazione diretta causasse loro un onere sproporzionato. Il Consiglio federale può limitare tale diritto nel tempo. 3 In caso di commercializzazione diretta, la rimunerazione per l’immissione di elettricità destinata al singolo gestore si compone del ricavo da esso conseguito sul mercato e del premio per l’immissione di elettricità. Nei casi di cui al capoverso 2 si compone del prezzo di mercato di riferimento e del premio per l’immissione di elettricità. 4 Il premio per l’immissione di elettricità risulta dalla differenza tra il tasso di rimunerazione e il prezzo di mercato di riferimento. 5 Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di rimunerazione, la parte eccedente è assegnata al Fondo per il supplemento rete (art. 37). |