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Art. 26 Contributo d’investimento per impianti idroelettrici 43
1 È possibile beneficiare di un contributo d’investimento per:
2 Non sussiste alcun diritto a un contributo d’investimento per la parte di un impianto che serve al pompaggio-turbinaggio. Il Consiglio federale può prevedere deroghe in caso di bisogno comprovato di capacità di stoccaggio supplementari per poter integrare energie rinnovabili. 3 Il contributo d’investimento ammonta:
3bis È possibile beneficiare di un contributo per la progettazione di nuovi impianti idroelettrici o di ampliamenti considerevoli di impianti idroelettrici che adempiono i requisiti di cui al capoverso 1 lettere a e b. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi di progettazione computabili; viene detratto da un eventuale contributo d’investimento di cui al capoverso 1.44 4 I limiti inferiori di potenza di cui al capoverso 1 non si applicano agli impianti accessori. 5 Il Consiglio federale può esentare altri impianti idroelettrici dal rispetto dei limiti inferiori di potenza di cui al capoverso 1, se:
43 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). 44 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). |