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Art. 27b Contributi d’investimento per impianti geotermici 48
1 È possibile beneficiare di un contributo d’investimento per:
2 Ogni contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili. 3 Per la progettazione di nuovi impianti geotermici è possibile beneficiare di un contributo. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi di progettazione computabili; viene detratto da un eventuale contributo d’investimento di cui al capoverso 1 lettera c.49 48 Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). 49 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). |