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Art. 2a Aumento temporaneo della produzione di elettricità mediante una riduzione del deflusso residuale 5
In situazione di penuria imminente, il Consiglio federale può obbligare i gestori di centrali idroelettriche per le quali il deflusso residuale è stato aumentato conformemente agli articoli 31 capoverso 2 e 33 della legge federale del 24 gennaio 19916 sulla protezione delle acque (LPAc) ad aumentare temporaneamente la produzione di elettricità, nel rispetto del deflusso minimo secondo l’articolo 31 capoverso 1 LPAc e sempre che l’aumento della produzione sia tecnicamente possibile. 5 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). |