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Art. 33 Garanzie per la geotermia 65
1 Per coprire i rischi degli investimenti effettuati nell’ambito della prospezione e dello sfruttamento di risorse geotermiche come pure della costruzione di impianti geotermici per la produzione di elettricità possono essere prestate garanzie. Il loro importo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d’investimento computabili. 2 Un progetto geotermico non può beneficiare contemporaneamente di una garanzia secondo il capoverso 1 e di un contributo secondo l’articolo 27b capoverso 1. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare i costi d’investimento computabili e la procedura. 65 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). |