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Art. 33a Contributo alle spese d’esercizio per impianti a biomassa 66
1 Per gli impianti a biomassa è possibile beneficiare di un contributo alle spese d’esercizio, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36). 2 Il contributo alle spese d’esercizio è stabilito deducendo il prezzo di mercato di riferimento dall’importo del contributo ed è versato per chilowattora di elettricità immessa in rete. 3 Il Consiglio federale fissa l’importo del contributo per categoria e classe di potenza; a tal fine si basa sulle spese d’esercizio degli impianti di riferimento e tiene conto di possibili ricavi. L’importo del contributo può essere adeguato alle circostanze. 4 Il Consiglio federale può inoltre prevedere in particolare:
5 Non è possibile beneficiare di un contributo alle spese d’esercizio per:
66 Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). |