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Art. 34 Indennizzo secondo le legislazioni sulla protezione delle acque e sulla pesca 67
Al proprietario di un impianto idroelettrico (centrale idroelettrica secondo la legislazione sulla protezione delle acque) sono rimborsati i costi globali delle misure di cui all’articolo 83a LPAc68 o all’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 199169 sulla pesca. 67 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). |