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Art. 36 Limitazione per singoli utilizzi 7677
1 Le risorse sono destinate ai singoli utilizzi conformemente alle quote massime seguenti:
2 L’UFE stabilisce annualmente le risorse destinate agli impianti fotovoltaici (contingente per il fotovoltaico). Può stabilire contingenti anche per le altre tecnologie. Al riguardo persegue una progressione continua e tiene conto dell’evoluzione dei costi. 3 Il Consiglio federale disciplina le conseguenze delle limitazioni previste dal presente articolo.78 4 Le risorse di cui al capoverso 1 lettera c rimaste inutilizzate sono impiegate l’anno successivo per gli altri utilizzi di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere b e c o all’articolo 34, tenendo conto delle quote massime di cui al capoverso 1. 76 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). 77 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19.09.2023 (Modifica della legge federale sull’energia e della legge sull’approvvigionamento elettrico), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679). 78 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). |