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Art. 37 Fondo per il supplemento rete
1 Per il supplemento rete è gestito un fondo speciale secondo l’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (Fondo per il supple-mento rete).79 2 Il Fondo per il supplemento rete è amministrato in seno al DATEC. Agli uffici federali competenti e all’organo d’esecuzione spettano le risorse di cui abbisognano per effettuare i pagamenti necessari nei rispettivi ambiti di competenza esecutiva (art. 62). 3 L’Amministrazione federale delle finanze investe le risorse del Fondo per il supplemento rete. Queste sono iscritte nel conto annuale della Confederazione nella rubrica «capitale di terzi». 4 Il Fondo per il supplemento rete può indebitarsi conformemente a quanto previsto dall’articolo 37a. Le sue risorse fruttano interessi.80 5 Il Controllo federale delle finanze verifica annualmente i conti del Fondo per il supplemento rete. 6 Sui conferimenti e sui prelievi nonché sullo stato patrimoniale del Fondo per il supplemento rete è presentato un rapporto annuo. 79 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). 80 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). |