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Art. 37a Mutui di tesoreria 81
1 Per coprire picchi di investimento, l’Amministrazione federale delle finanze può accordare al Fondo per il supplemento rete mutui di tesoreria. 2 I mutui sono accordati fino a concorrenza del doppio dei ricavi medi annui del supplemento rete calcolati sull’arco di cinque anni. 3 I mutui vanno rimborsati entro sette anni mediante i ricavi del supplemento rete. A partire dall’ottenimento del mutuo, ogni anno un importo pari a un settimo dell’importo iniziale è prelevato dai ricavi annuali del supplemento rete e destinato al rimborso. 4 Il credito è rimunerato conformemente ai tassi d’interesse usuali sul mercato. 5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 81 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). |