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Art. 45a Obbligo di sfruttamento dell’energia solare per gli edifici 96
1 I tetti o le facciate degli edifici nuovi con una superficie determinante superiore a 300 m2 vanno dotati di impianti solari, in particolare fotovoltaici o termici. I Cantoni possono estendere tale obbligo agli edifici con una superficie determinante pari o inferiore a 300 m2. 2 I Cantoni disciplinano le eccezioni, in particolare per i casi in cui l’installazione di un impianto solare:
3 Sino all’entrata in vigore delle disposizioni di legge cantonali i Governi cantonali disciplinano le eccezioni mediante ordinanza. 4 I Cantoni che entro il 1° gennaio 2023 hanno introdotto requisiti relativi alla produzione propria di energia negli edifici nuovi secondo la sezione E del Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC 2014) o requisiti più severi sono esentati dall’attuazione dei capoversi 1−3. 96 Introdotto dalla cifra I della LF del 30 set. 2022 (Misure urgenti volte a garantire a breve termine l’approvvigionamento elettrico durante l’inverno) (RU 2022 543; FF 2022 1536, 1540). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). |