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Art. 45b Sfruttamento dell’energia solare per le infrastrutture della Confederazione 97
1 Nelle infrastrutture dell’Amministrazione federale e delle imprese parastatali della Confederazione, le superfici che si prestano a tale scopo devono essere equipaggiate per produrre energia solare. Le superfici che non sono utilizzate a tale scopo sono messe a disposizione di organizzazioni o imprese private, oppure di privati. 2 Il Consiglio federale disciplina le eccezioni, in particolare per i casi in cui l’installazione di un impianto solare:
97 Introdotto dalla cifra I della LF del 30 set. 2022 (Misure urgenti volte a garantire a breve termine l’approvvigionamento elettrico durante l’inverno) (RU 2022 543; FF 2022 1536, 1540). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). |