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Art. 46a Ruolo esemplare della Confederazione e dei Cantoni in materia di efficienza energetica 98
1 La Confederazione e i Cantoni assumono un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica. 2 Entro il 2040 il consumo di energia annuale dell’Amministrazione federale centrale va ridotto del 53 per cento rispetto al 2000. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per motivi legati alla sicurezza del Paese e alla protezione della popolazione. 3 Il Consiglio federale stabilisce le misure applicabili all’Amministrazione federale centrale e alle imprese parastatali della Confederazione. 98 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). |
