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Art. 46b Miglioramenti dell’efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità 99
1 Per assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 9abis capoverso 1 LAEl100, il Consiglio federale definisce obiettivi annuali di miglioramento dell’efficienza energetica. Gli obiettivi non prevedono limitazioni della quantità di elettricità che i fornitori di elettricità possono vendere. 2 I fornitori di elettricità realizzano gli obiettivi mediante misure volte a migliorare l’efficienza energetica applicate ad apparecchi, impianti e veicoli elettrici esistenti presso i consumatori finali svizzeri. Se non raggiungono interamente gli obiettivi, acquistano in ragione dell’ammanco altre prove, fornite secondo il presente articolo, di misure volte a migliorare l’efficienza energetica realizzate in Svizzera. 3 I miglioramenti dell’efficienza energetica sono realizzati mediante misure standardizzate o non standardizzate. L’UFE stabilisce le misure standardizzate e le adegua ove necessario. Le misure non standardizzate vanno sottoposte all’UFE per approvazione. 4 Per ogni fornitore di elettricità l’obiettivo corrisponde a una quota specifica delle sue vendite ai consumatori finali in Svizzera nell’anno precedente. Il fornitore di elettricità che non raggiunge l’obiettivo deve raggiungere ulteriormente la quota di obiettivo mancante nei tre anni successivi. 5 Il Consiglio federale stabilisce i dettagli, in particolare:
6 Nella fissazione degli obiettivi, il Consiglio federale può prevedere eccezioni o agevolazioni per i fornitori di elettricità che approvvigionano imprese che consumano grandi quantità di elettricità. 99 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). |
