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Art. 50a Programma d’impulso per la sostituzione degli impianti di produzione di calore e per misure volte a migliorare l’efficienza energetica 101
1 Nell’ambito di un programma d’impulso la Confederazione promuove, mediante un importo di 200 milioni di franchi all’anno durante dieci anni, la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e dei riscaldamenti elettrici a resistenza fissi con una produzione di calore mediante energie rinnovabili, come pure misure volte a migliorare l’efficienza energetica. 2 L’esecuzione compete ai Cantoni nell’ambito delle strutture esistenti conformemente all’articolo 34 della legge del 23 dicembre 2011102 sul CO2. 3 I fondi sono versati ai Cantoni sotto forma di contributo di base pro capite. Per il loro versamento il Consiglio federale può tenere conto degli sforzi già profusi dai singoli Cantoni nel settore degli edifici. 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l’importo dei contributi di promozione, tenendo conto dell’eventuale assenza di sistemi di distribuzione di calore. Ai fini della sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili, promuove in particolare gli impianti di media e grande potenza; stabilisce le esigenze minime del programma d’impulso. 5 L’Assemblea federale stanzia un credito d’impegno della durata di dieci anni mediante decreto federale semplice. 101 Introdotto dall’all. della LF del 30 set. 2022 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 655; 2024 771; FF 20221536, 1540). |