Art. 53 Aiuti finanziari per progetti individuali
1 Gli aiuti finanziari per progetti individuali sono di regola concessi sotto forma di versamenti non rimborsabili. I contributi alla gestione sono accordati soltanto a titolo eccezionale. Sono esclusi aiuti retroattivi. 2 Gli aiuti finanziari di cui agli articoli 47, 48 e 50 non possono superare il 40 per cento dei costi computabili.105 Eccezionalmente, gli aiuti finanziari possono essere aumentati al 60 per cento dei costi computabili. L’eccezione è determinata dalla qualità del progetto, dall’interesse particolare della Confederazione e dalla situazione finanziaria del beneficiario dell’aiuto. 2bis Gli aiuti finanziari di cui all’articolo 49 capoverso 2 non possono superare il 50 per cento dei costi computabili. Eccezionalmente, per gli impianti e i progetti pilota con un basso livello di maturità tecnologica e un elevato rischio finanziario gli aiuti finanziari possono essere aumentati al 70 per cento dei costi computabili. L’eccezione è determinata dall’interesse particolare della Confederazione nonché dal rapporto tra costi e benefici.106 3 Sono considerati costi computabili:
4 Qualora un progetto sostenuto con aiuti finanziari permetta di conseguire un utile considerevole, la Confederazione può esigere che tali aiuti siano restituiti interamente o in parte. 5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli; in particolare fissa i criteri per la concessione di aiuti finanziari per progetti individuali. 105 Nuovo testo giusta l’all. della LF del 30 set. 2022 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 655; FF 20221536, 1540). 106 Introdotto dal’all. della LF del 30 set. 2022 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 655; FF 20221536, 1540). 107 Nuovo testo giusta l’all. della LF del 30 set. 2022 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 655; FF 20221536, 1540). |