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Art. 55 Monitoraggio
1 L’UFE verifica periodicamente quanto le misure previste dalla presente legge hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3 e allestisce un monitoraggio dettagliato in collaborazione con la Segreteria di Stato dell’economia e altri servizi della Confederazione.108 2 I risultati delle verifiche sono pubblicati. 3 Il Consiglio federale valuta ogni cinque anni le conseguenze e l’efficacia delle misure previste dalla presente legge e riferisce all’Assemblea federale sui risultati e sul raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. Se si prospetta che questi non possono essere raggiunti, propone le misure supplementari necessarie.109 108 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). 109 Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 set. 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 679; FF 2021 1666). |
