Art. 58 Trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche 113
1 Le autorità federali competenti e l’organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 possono, nell’ambito degli scopi della presente legge, trattare dati personali e dati concernenti persone giuridiche, compresi dati personali degni di particolare protezione concernenti sanzioni e le corrispondenti procedure.114 2 Possono conservare questi dati in forma elettronica. 3 Il Consiglio federale stabilisce i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche che possono essere trattati e per quanto tempo devono essere conservati.115 113 Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 56 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 114 Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 56 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 115 Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 56 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |