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Art. 61 Emolumenti
1 La riscossione di emolumenti è retta dall’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997119 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Il Consiglio federale prevede emolumenti segnatamente per prestazioni in rapporto con il rimborso del supplemento rete di cui agli articoli 39–43 della presente legge. 2 Il Consiglio federale può inoltre prevedere emolumenti per verifiche e controlli. 3 Sono esenti da emolumenti in particolare le attività d’informazione e di consulenza dell’UFE di cui all’articolo 47 capoverso 1. |