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Art. 62 Competenze delle autorità federali e dei tribunali civili
1 L’UFE prende le misure e le decisioni previste dalla presente legge, sempre che la competenza spetti alla Confederazione e la presente legge non attribuisca la competenza a un’altra autorità. 2 D’intesa con il Cantone interessato, l’UFAM decide in merito all’indennizzo di cui all’articolo 34 di regola entro sei mesi dalla presentazione della domanda.120 3 Fatto salvo il capoverso 4, la ElCom decide in merito alle controversie derivanti dagli articoli 15, 16–18 e 73 capoversi 4 e 5. 4 I tribunali civili giudicano:
120 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729; FF 2021 1314, 1316). |