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Art. 71a Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2022 (produzione di elettricità supplementare mediante grandi impianti fotovoltaici) 127
1 Ai grandi impianti fotovoltaici che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2, nonché alle relative linee di allacciamento, si applicano, fino a quando in Svizzera non sono realizzati impianti che producono complessivamente 2 TWh di energia all’anno, le condizioni seguenti:128
2 I grandi impianti fotovoltaici devono soddisfare i requisiti seguenti:
3 Il Cantone concede l’autorizzazione per i grandi impianti fotovoltaici se il Comune di ubicazione e i proprietari fondiari hanno dato il loro consenso alla realizzazione. 4 Per gli impianti che entro il 31 dicembre 2025 immettono almeno parzialmente elettricità nella rete la Confederazione versa un’indennità unica pari al massimo al 60 per cento dei costi di investimento. Il Consiglio federale stabilisce le aliquote nel singolo caso; i gestori degli impianti forniscono il relativo calcolo della redditività. Eventuali rafforzamenti della rete necessari all’immissione di elettricità prodotta dagli impianti fanno parte delle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete. 5 Alla loro messa fuori servizio definitiva, gli impianti sono smantellati completamente e la situazione iniziale è ripristinata. 6 Il presente articolo rimane applicabile alle domande depositate pubblicamente entro il 31 dicembre 2025 nonché alle eventuali procedure di ricorso. 127 Introdotto dalla cifra I della LF del 30 set. 2022 (Misure urgenti volte a garantire a breve termine l’approvvigionamento elettrico durante l’inverno), in vigore dal 1° ott. 2022 dal 31 dic. 2025 (RU 2022 543; FF 2022 1536, 1540). 128 Correzione della CdR dell’AF del 14 mar. 2023, pubblicata il 15 mar. 2023 (RU 2023 129). |