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Art. 71c Disposizione transitoria della modifica del 16 giugno 2023 (produzione di elettricità supplementare mediante impianti eolici) 132
1 Agli impianti eolici d’interesse nazionale con un piano di utilizzazione emanato dal Comune e passato in giudicato si applicano, fino a quando in Svizzera la potenza installata supplementare complessiva di tali impianti rispetto al 2021 non è pari a 600 MW, le condizioni seguenti:
2 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui vi sia un piano di utilizzazione emanato dal Cantone e passato in giudicato, se:
3 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle domande e ai ricorsi pendenti al momento della sua entrata in vigore. Il richiedente può esigere che l’autorità precedentemente competente giudichi la domanda o il ricorso. 4 Il presente articolo rimane applicabile alle domande depositate pubblicamente prima del raggiungimento dell’obiettivo di cui al capoverso 1, nonché alle eventuali procedure di ricorso, anche dopo il raggiungimento di tale obiettivo. 132 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 16 giu. 2023 concernente l’accelerazione della procedura di autorizzazione degli impianti eolici, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 804; FF 2023 344, 588). |