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Art. 8a Misure volte a garantire l’approvvigionamento di gas 8
1 Se imprese od organizzazioni del settore del gas sono tenute ad adottare misure volte a garantire l’approvvigionamento di gas sulla base della legge del 17 giugno 20169 sull’approvvigionamento del Paese, i rispettivi costi sono considerati costi computabili della rete di trasporto che i gestori di quest’ultima possono ripercuotere in modo non discriminatorio sui consumatori finali. 2 L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese decide in merito all’adeguatezza dei costi computati. 3 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni:
8 Introdotto dall’all. del DF del 21 mar. 2025 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera, la Germania e l’Italia concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2025 589; FF 2024 2318). |
