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Art. 40 Protezione del deposito in strati geologici profondi
1 L’area di protezione è lo spazio nel sottosuolo in cui interventi possono compromettere la sicurezza del deposito. Il Consiglio federale stabilisce i criteri per l’area di protezione. 2 Chi intende eseguire trivellazioni in profondità, costruzioni di gallerie, esplosioni e altre operazioni con le quali viene toccata un’area di protezione necessita di una licenza dell’autorità designata dal Consiglio federale. 3 L’autorità designata dal Consiglio federale notifica all’ufficio del registro fondiario, dopo il rilascio dell’autorizzazione di massima, l’area di protezione provvisoria e, dopo il rilascio della licenza d’esercizio, l’area di protezione definitiva per menzione nel registro fondiario. I Cantoni intavolano nel registro fondiario i fondi interessati dall’area di protezione che non vi sono intavolati. I fondi che non sono stati oggetto di una misurazione riconosciuta devono essere misurati a questo scopo (misurazione iniziale o rinnovo della misurazione). Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 4 I Cantoni provvedono affinché l’area di protezione sia iscritta nel piano d’utilizzazione e nel piano direttore. 5 Se il deposito non è costruito o messo in servizio, l’autorità designata dal Consiglio federale elimina l’area di protezione provvisoria e invita l’ufficio del registro fondiario a cancellare la menzione. I Cantoni provvedono affinché il piano di utilizzazione e il piano direttore vengano adeguati. 6Il Consiglio federale provvede affinché le informazioni sul deposito, sulle scorie immagazzinate e sull’area di protezione e le conoscenze in merito siano conservate. Può comunicare i dati corrispondenti ad altri Stati o a organizzazioni internazionali. 7 Il Consiglio federale prescrive la marcatura duratura del deposito. |