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Art. 107 Referendum e entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale pubblica la legge nel Foglio federale nel caso in cui le iniziative popolari «Moratoria più» e «Corrente senza nucleare» siano ritirate o respinte. 3 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° febbraio 200558 58 O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5321). 59 DCF del 10 nov. 2004. |