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Art. 47 Pareri in merito a obiezioni e opposizioni
1 L’Ufficio federale invita i Cantoni, i servizi specializzati e i periti a pronunciarsi sulle obiezioni e opposizioni a destinazione del Consiglio federale. 2 La procedura di eliminazione delle divergenze nell’amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199713 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 13 RS 172.010 |